Le funzioni del Consiglio d’Istituto dei Licei di Bergamo Opera Sant’Alessandro
Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta il regolamento interno, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
La Scuola Secondaria di primo grado e i Licei dell’Opera Sant’Alessandro in Bergamo si riconoscono come un’unica realtà educante in cui superiori, docenti, genitori, studenti e personale non docente collaborano ad un comune progetto educativo e di formazione culturale, fondato sulla ricerca di autentici valori umani e cristiani, sul rispetto della libertà personale, sull’esercizio della democrazia partecipativa.
Perciò il funzionamento degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consiglio di classe, Comitato studentesco, Assemblee degli studenti, Assemblee dei genitori), nello spirito dei decreti delegati (D.P.R n. 416 del 31.5.1974), dovrà confrontarsi con i principi sopraindicati.
- Composizione del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è composto dai seguenti membri:
Insegnanti: fino ad un numero massimo di 7 docenti, di cui 1 appartenente obbligatoriamente alla Scuola Secondaria di primo grado.
Genitori: fino ad un numero massimo di 7 genitori, di cui 1 appartenente obbligatoriamente alla Scuola Secondaria di primo grado.
Studenti: 4 frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado.
Personale non docente: 1
Membri di diritto: Preside, Rettore, Opera Sant’Alessandro.
Uditori: rappresentanti Commissione Culturale, Religiosa, Sportiva, Linguistica, Comitato Genitori, Associazione Genitori, Comitato Agesc.
Il Consiglio di Istituto elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri anche un Vice-Presidente.
- Durata e sostituzione dei membri
Il Consiglio di Istituto dura in carica un triennio scolastico ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata annualmente.
Il membro effettivo del Consiglio di Istituto che nel corso del triennio perde i requisiti per farne parte o si dimette, viene sostituito col primo risultante nella lista dei non eletti.
Le elezioni suppletive saranno necessarie solo nel caso di esaurimento o mancanza di candidati non eletti.
Il membro effettivo del Consiglio di Istituto che risultasse assente ingiustificato per tre sedute consecutive viene considerato dimissionario dal Consiglio stesso e verrà sostituito come sopra.
- Verbalizzazione delle sedute e approvazione dei verbali
Le sedute del Consiglio d’Istituto sono verbalizzate a cura degli studenti partecipanti; la validità del suddetto verbale non necessita di successiva approvazione da parte del Consiglio, salvo correzioni avanzate in tempi brevi (max 20 gg) dai consiglieri. Tali verbali rimarranno a disposizione, presso la segreteria, per coloro che ne faranno relativa richiesta e, sul sito internet della scuola, verrà pubblicata la notizia dell’avvenuto deposito del verbale stesso.
- Poteri
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nelle seguenti materie:
- Adozione ed eventuale modifica del Regolamento interno dell’Istituto;
- proposta al Comitato di Gestione di acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli informatici e le dotazioni librarie, dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento e approvazione del calendario scolastico alle specifiche esigenze d’Istituto;
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività interscolastiche ed extra-scolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero, sostegno ed approfondimento;
- promozione di contatti con il territorio, altre scuole e istituti anche esteri al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- delibera della partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo;
- segnalazione riguardante forme di assistenza;
- approvazione e delibera dei viaggi di istruzione di più giorni;
- delibera triennale e aggiornamento annuale del PTOF, recependo le indicazioni fornite dal Collegio dei docenti;
- garanzia dell’identità cattolica della Scuola Secondaria di primo grado e dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro;
- approvazione del bilancio presentato dalle commissioni.
Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri per la formazione delle classi.
Il Consiglio di Istituto, quando lo ritiene opportuno, crea delle commissioni con lo scopo di occuparsi dei diversi ambiti dell’attività scolastica ed extrascolastica; di esse fanno parte studenti, genitori e docenti, fra i quali ultimi il Consiglio designa i coordinatori.
- Funzioni del Presidente
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, stabilisce l’ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli ed ha la rappresentanza presso le Autorità e presso qualsiasi terzo.
È tenuto a disporre con almeno cinque giorni di anticipo la convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Presidente della Giunta o a richiesta della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Il Presidente vigila sulla assiduità della presenza dei vari componenti alle riunioni del Consiglio.
In assenza del Presidente, ne adempirà le funzioni il Vice-Presidente.
- Validità delle riunioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza fisica di almeno la metà più uno dei consiglieri.
Nel caso in cui la riunione non fosse valida per la mancanza di tale numero, il Presidente fissa una nuova data della riunione, ne dà comunicazione a tutti i consiglieri con un margine di tempo di almeno tre giorni con l’avvertimento che la riunione, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero di consiglieri presenti.
Il Consiglio di Istituto può essere convocato in caso d’urgenza entro le 24 ore.
- Giunta esecutiva
Il Consiglio di Istituto nomina, nel suo seno, una Giunta esecutiva così composta: 1 genitore; 1 insegnante di Scuola Secondaria di primo grado; 1 insegnante di Scuola Secondaria di secondo grado, 1 studente di Scuola Secondaria di secondo grado.
Della Giunta fanno parte di diritto: il Preside che la presiede; il Presidente del Consiglio di Istituto; il Rettore del Collegio.
Funge da segretario lo studente.
La giunta esecutiva dura in carica un triennio scolastico.
In caso di decadenza di un membro per i motivi previsti dal secondo comma dell’art. 3, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina del suo sostituto.
La Giunta ha i seguenti compiti:
– prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
– cura l’esecuzione delle relative delibere, notificando al medesimo i modi e i tempi dell’esecuzione.
Per la validità delle riunioni della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Elettorato ed elezioni
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, dei docenti, degli studenti e del personale non docente nel Consiglio di Istituto spetta ai genitori degli studenti o a chi ne fa le veci, ai docenti, al personale non docente in servizio e agli studenti frequentanti i Licei dell’Opera Sant’Alessandro.
Le elezioni hanno luogo con il sistema proporzionale e vengono indette dal Consiglio di Istituto nella persona del Presidente che stabilisce le modalità per lo svolgimento delle stesse con riferimento a quanto prescrive l’art. 20 del D.P.R. n. 416 del 31.5.1974.
I genitori e i docenti votano sulla base di una o più liste predisposte per gruppi omogenei e cioè: Scuola Secondaria di primo grado, Licei dell’Opera Sant’Alessandro. Per quanto riguarda gli studenti e il personale non docente, essi votano sulla base di una o più liste predisposte per l’intero Istituto.
I docenti che prestano il loro servizio presso più gruppi omogenei e i genitori che hanno figli frequentanti classi in diversi gruppi omogenei, voteranno nei diversi gruppi. Gli stessi invece, nel caso di elettorato passivo, dovranno optare per un solo gruppo omogeneo.
L’elezione si effettua a scrutinio segreto e ha luogo entro la prima metà di novembre.